Deposito legale

La Biblioteca ha il compito istituzionale di raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale. Per ottemperare a ciò l’Istituto si avvale del Deposito legale e riceve una copia di tutti i documenti pubblicati sul territorio nazionale dagli editori o dai responsabili delle pubblicazioni.

Informazioni generali

Per deposito legale si intende l’obbligo, rivolto agli editori, produttori, o comunque ai soggetti responsabili di una risorsa, di depositarne un certo numero di copie nelle biblioteche e/o istituzioni designate, secondo determinate procedure, per finalità culturali.

Riferimenti normativi

Il Deposito legale è regolato da:

L. 15 aprile 2004, n.106. Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico – G.U. 27.4.2004, n.98, S.G.

D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico G.U. 18.8.2006, n.191, S.G.– G.U. 5.10.1995, n.233, S.O .n.118).

Chiarimenti concernenti l’applicazione del Regolamento, sono stati pubblicati dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore nei seguenti siti web:

Obbligo di deposito

Per legge deve essere depositata tutta la produzione editoriale italiana non destinata ad uso esclusivamente privato, in particolare:

  • Libri
  • Periodici
  • Carte geografiche e topografiche
  • Atlanti
  • Grafica d’arte
  • Opuscoli
  • Video d’artista
  • Manifesti
  • Musica a stampa
  • Documenti sonori e video
  • Documenti fotografici
  • Filmati
  • Documenti diffusi tramite rete informatica

Esoneri totali

Sono totalmente esonerati dall’obbligo del deposito legale i seguenti documenti:

  • Estratti
  • Bozze di stampa
  • Registri e modulistica
  • Elenchi dei protesti cambiari
  • Mappe catastali
  • Materiali di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio
  • Ristampe inalterate
  • Fotocopie
  • Dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale
  • Materiale didattico per corsi di formazione, ad uso interno
  • Tesi di laurea
  • Edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l’edizione definitiva
  • Articoli, in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l’Università esclusivamente a fini concorsuali, anche se i bandi di concorso universitario ne prevedano il deposito
  • Pubblicazioni di editori stranieri, anche se stampate in Italia
  • Periodici con un numero di pagine inferiore a 10 che accompagnano oggetti prodotti in serie a fine di collezionismo (orologi, penne, pupazzetti, boccette, profumi, ecc.).

Esoneri parziali

È previsto l’esonero parziale per tutti i documenti che abbiano una tiratura limitata inferiore ai 200 esemplari oppure valore commerciale del documento non inferiore ai 15.000 euro per ciascun esemplare. In questi casi la consegna per l’Archivio Nazionale deve essere fatta alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, mentre la consegna per l’Archivio Regionale deve essere fatta all’Istituto depositario individuato con Decreto del Ministro del 28 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14/2/2008.

Attenzione

In ambedue i casi, qualora vengano comunque inviati, la Biblioteca nazionale centrale di Roma, non dovendoli ricevere, non è tenuta a inviare la ricevuta dell’avvenuta consegna, né a raccoglierli, conservarli  e catalogarli.

Si applica al self-publishing, anche con tiratura superiore alle 200 copie, l’esonero parziale. Pertanto vanno inviate solo 2 copie del libro, una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e una alla biblioteca depositaria della provincia in cui l’autore risiede.

Modalità di deposito

Il deposito avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla distribuzione.
Ogni plico deve essere accompagnato da un elenco in duplice copia, contenente gli elementi identificativi necessari all’individuazione dei documenti (art. 7, comma 4 del D.P.R. 252/2006) e deve inoltre indicare la ragione sociale dell’editore compreso un numero di telefono (fisso e/o mobile) e un indirizzo email di riferimento, ai fini della restituzione della copia vidimata al mittente da parte della Biblioteca.

I pacchi contenenti libri, opuscoli, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti e musica a stampa, nonché i documenti di cui all’art. 6, comma 6 del D.P.R. 252/2006, vanno indirizzati all’Ufficio Deposito legale e Catalogazione della Biblioteca.
I pacchi contenenti i quotidiani, i plurisettimanali e i settimanali, vanno indirizzati all’Ufficio Giornali, i pacchi contenenti gli altri periodici all’Ufficio Periodici, secondo le modalità di consegna cumulativa concordate con la FIEG, l’ANES e l’USPI.

La consegna dovrà avvenire esclusivamente presso l’Ufficio Posta della Biblioteca (piano seminterrato, stanza n. 94), che rilascerà apposita ricevuta di avvenuta ricezione del plico, che dovrà essere confezionato e dovrà riportare i dati a norma dell’art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 252.
Dopo aver verificato il contenuto del plico e la sua conformità all’elenco allegato dal mittente, la Biblioteca provvederà a restituire opportunamente vidimata una copia dell’elenco dei documenti inviati.

Gli editori sono pregati di utilizzare i moduli forniti dalla Biblioteca per la consegna dei documenti per il deposito legale. I moduli si differenziano a seconda della tipologia dei documenti inviati (monografie, periodici, giornali). I moduli, in formato excel, possono essere compilati direttamente sul computer (seguendo le indicazioni evidenziate nei vari campi) e poi stampati, oppure possono essere stampati e compilati manualmente. In ambedue i casi è fondamentale che il modulo sia sempre inserito nel relativo pacco.

Orari di consegna

L’Ufficio posta per la consegna dei plichi è aperto nei seguenti orari:
lunedì – venerdì:  9.00 > 13.00

I plichi vanno inviati al seguente indirizzo:
Biblioteca nazionale centrale di Roma
Viale Castro Pretorio n. 105 – 00185 Roma

Sanzioni

In caso di accertato inadempimento, il DPR. 252/2006 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.

Modulistica

Documenti da scaricare:

Ultimo aggiornamento
29/04/2026, 18:11